Art. 11
La Commissione è autorizzata a:
In vigore dal 19 feb 2004
a)
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
b)
modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:314:oj#art-11