Art. 3

In vigore dal 21 gen 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Su richiesta dell'interessato, l' è applicabile dal 23 dicembre 2003. Su richiesta dell'interessato, l' è applicabile dal 24 dicembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1). (2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3. (3)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 93. (4)  GU L 340 del 24.12.2003, pag. 53.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:97:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2004/97 | Portale Normativo