Art. 3
In vigore dal 21 gen 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Su richiesta dell'interessato, l' è applicabile dal 23 dicembre 2003.
Su richiesta dell'interessato, l' è applicabile dal 24 dicembre 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 93.
(4) GU L 340 del 24.12.2003, pag. 53.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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