Art. 3

In vigore dal 12 gen 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 3). (2)  GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2. (3)  GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2. ALLEGATO «ALLEGATO IV EGITTO Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. Contingenti tariffari N. d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente Dazio contingentale 09.1700 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantine, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 dall'1.1 al 31.12 500 (1) Esenzione 09.1702 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): dall'1.1 al 31.12 2 000 (1) Esenzione 09.1704 0603 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi dall'1.1 al 15.4.2004 1 615,385 Esenzione per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4 3 000 di cui di cui 09.1706 0603 10 80 Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi dall'1.1 al 15.4.2004 538,462 Esenzione per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4 1 000 09.1708 0604 99 90 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, tinti, essiccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati dall'1.1 al 31.12 500 (1) Esenzione 09.1705 ex 0701 90 50 Patate di primizia, fresche o refrigerate dall'1.1 al 31.3.2004 130 000 Esenzione dall'1.1 al 31.3.2005 190 000 dall'1.1 al 31.3.2006 e dall'1.1 al 31.3 degli anni successivi 250 000 09.1710 0703 10 Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati dall'1.2 al 15.6 15 000 (1) Esenzione 09.1712 0703 20 00 Agli, freschi o refrigerati dall'1.2 al 15.6 3 000 (1) Esenzione 09.1713 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati dall'1.1 al 15.4.2004 954,545 Esenzione (2) per ogni periodo successivo dall'1.11 al 15.4 1 500 (3) 09.1714 0705 11 00 Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate dall'1.1 al 31.3.2004 300 Esenzione (2) per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3 500 (4) 09.1715 0706 10 00 Carote e navoni, freschi o refrigerati dall'1.1 al 30.4 500 (1) Esenzione 09.1716 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati dall'1.1 al 28/29.2 500 (1) Esenzione (2) 09.1717 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati dall'1.1 al 30.4.2004 10 000 Esenzione (2) dall'1.11.2004 al 30.4.2005 17 500 dall'1.11.2005 al 30.4.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4 20 000 09.1718 ex 0710 0711 Ortaggi o legumi congelati e ortaggi o legumi temporaneamente conservati esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 ed esclusi i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00 dall'1.1 al 31.12.2004 1 000 Esenzione dall'1.1. al 31.12.2005 2 000 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi 3 000 09.1719 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati dall'1.1 al 31.12 16 000 (1) Esenzione 09.1720 0714 20 Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets dall'1.1 al 31.12 3 000 (1) Esenzione 09.1707 0805 10 Arance, fresche o secche dall'1.1 al 30.6.2004 25 000 Esenzione (2) dall'1.7.2004 al 30.6.2005 55 000 dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7 al 30.6 60 000 di cui di cui 09.1711 0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 Arance dolci, fresche dall'1.1 al 31.5.2004 25 000 (5) Esenzione (6) per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5 34 000 (5) 09.1721 0807 19 00 Altri meloni, freschi dall'1.1 al 31.5.2004 666,667 Esenzione per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5 1 000 (7) 09.1722 0808 20 Pere e cotogne, fresche dall'1.1 al 31.12 500 (1) Esenzione (2) 09.1723 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci, fresche dal 15.3 al 31.5 500 (1) Esenzione (2) 09.1724 0809 40 Prugne e prugnole, fresche dal 15.4 al 31.5 500 (1) Esenzione (2) 09.1725 0810 10 00 Fragole, fresche dall'1.1 al 31.3.2004 250 Esenzione dall'1.10.2004 al 31.3.2005 1 000 dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3 1 500 09.1726 0811 0812 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, o temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate dall'1.1 al 31.12.2004 1 000 Esenzione (2) dall'1.1. al 31.12.2005 2 000 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi 3 000 09.1727 1515 50 11 Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (8) dall'1.1 al 31.12 1 000 (1) Esenzione 09.1728 1515 90 Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio di lino, dall'olio di granturco, dall'olio di ricino, dall'olio di tung e dall'olio di sesamo e loro frazioni dall'1.1 al 31.12 500 (1) Esenzione 09.1729 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero dall'1.1 al 31.12 350 000 (1) Esenzione 09.1730 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti dall'1.1 al 31.12 1 000 (1) Esenzione (2) 09.1771 2008 11 Arachidi, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove dall'1.1 al 31.12 3 000 (1) Esenzione 09.1772 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dall'1.1 al 31.12 1 000 (1) Esenzione (2) (1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. (2)  L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem. (3)  A decorrere dal 1o novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 500 tonnellate/peso netto. (4)  A decorrere dal 1o novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 500 tonnellate/peso netto. (5)  Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 246 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo d'entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (6)  Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem. (7)  A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 000 tonnellate/peso netto. (8)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»
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