Art. 3
In vigore dal 12 gen 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 3).
(2) GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2.
(3) GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
EGITTO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
N. d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume del contingente
Dazio contingentale
09.1700
0601
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantine, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212
dall'1.1 al 31.12
500 (1)
Esenzione
09.1702
0602
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
dall'1.1 al 31.12
2 000 (1)
Esenzione
09.1704
0603 10
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi
dall'1.1 al 15.4.2004
1 615,385
Esenzione
per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4
3 000
di cui
di cui
09.1706
0603 10 80
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi
dall'1.1 al 15.4.2004
538,462
Esenzione
per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4
1 000
09.1708
0604 99 90
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, tinti, essiccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati
dall'1.1 al 31.12
500 (1)
Esenzione
09.1705
ex 0701 90 50
Patate di primizia, fresche o refrigerate
dall'1.1 al 31.3.2004
130 000
Esenzione
dall'1.1 al 31.3.2005
190 000
dall'1.1 al 31.3.2006 e dall'1.1 al 31.3 degli anni successivi
250 000
09.1710
0703 10
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati
dall'1.2 al 15.6
15 000 (1)
Esenzione
09.1712
0703 20 00
Agli, freschi o refrigerati
dall'1.2 al 15.6
3 000 (1)
Esenzione
09.1713
0704
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
dall'1.1 al 15.4.2004
954,545
Esenzione (2)
per ogni periodo successivo dall'1.11 al 15.4
1 500 (3)
09.1714
0705 11 00
Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate
dall'1.1 al 31.3.2004
300
Esenzione (2)
per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3
500 (4)
09.1715
0706 10 00
Carote e navoni, freschi o refrigerati
dall'1.1 al 30.4
500 (1)
Esenzione
09.1716
0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
dall'1.1 al 28/29.2
500 (1)
Esenzione (2)
09.1717
0708
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
dall'1.1 al 30.4.2004
10 000
Esenzione (2)
dall'1.11.2004 al 30.4.2005
17 500
dall'1.11.2005 al 30.4.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4
20 000
09.1718
ex 0710
0711
Ortaggi o legumi congelati e ortaggi o legumi temporaneamente conservati esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 ed esclusi i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00
dall'1.1 al 31.12.2004
1 000
Esenzione
dall'1.1. al 31.12.2005
2 000
dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi
3 000
09.1719
0712
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
dall'1.1 al 31.12
16 000 (1)
Esenzione
09.1720
0714 20
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets
dall'1.1 al 31.12
3 000 (1)
Esenzione
09.1707
0805 10
Arance, fresche o secche
dall'1.1 al 30.6.2004
25 000
Esenzione (2)
dall'1.7.2004 al 30.6.2005
55 000
dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7 al 30.6
60 000
di cui
di cui
09.1711
0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
Arance dolci, fresche
dall'1.1 al 31.5.2004
25 000 (5)
Esenzione (6)
per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5
34 000 (5)
09.1721
0807 19 00
Altri meloni, freschi
dall'1.1 al 31.5.2004
666,667
Esenzione
per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5
1 000 (7)
09.1722
0808 20
Pere e cotogne, fresche
dall'1.1 al 31.12
500 (1)
Esenzione (2)
09.1723
0809 30
Pesche, comprese le pesche noci, fresche
dal 15.3 al 31.5
500 (1)
Esenzione (2)
09.1724
0809 40
Prugne e prugnole, fresche
dal 15.4 al 31.5
500 (1)
Esenzione (2)
09.1725
0810 10 00
Fragole, fresche
dall'1.1 al 31.3.2004
250
Esenzione
dall'1.10.2004 al 31.3.2005
1 000
dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3
1 500
09.1726
0811
0812
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, o temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
dall'1.1 al 31.12.2004
1 000
Esenzione (2)
dall'1.1. al 31.12.2005
2 000
dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi
3 000
09.1727
1515 50 11
Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (8)
dall'1.1 al 31.12
1 000 (1)
Esenzione
09.1728
1515 90
Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio di lino, dall'olio di granturco, dall'olio di ricino, dall'olio di tung e dall'olio di sesamo e loro frazioni
dall'1.1 al 31.12
500 (1)
Esenzione
09.1729
1703
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
dall'1.1 al 31.12
350 000 (1)
Esenzione
09.1730
2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
dall'1.1 al 31.12
1 000 (1)
Esenzione (2)
09.1771
2008 11
Arachidi, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
dall'1.1 al 31.12
3 000 (1)
Esenzione
09.1772
2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
dall'1.1 al 31.12
1 000 (1)
Esenzione (2)
(1) A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente.
(2) L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.
(3) A decorrere dal 1o novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 500 tonnellate/peso netto.
(4) A decorrere dal 1o novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 500 tonnellate/peso netto.
(5) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 246 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo d'entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
(6) Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.
(7) A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 000 tonnellate/peso netto.
(8) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»
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