Art. 5

In vigore dal 29 set 2003
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
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