Art. 2

In vigore dal 29 set 2003
L' non si applica alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari e alla prestazione di consulenza tecnica, assistenza e formazione connesse con attività militari, alla Missione di Osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo e all'esercito nazionale e alle forze di polizia congolesi integrati, qualora tali attività siano state autorizzate dalle competenti autorità, elencate nell'allegato, dello Stato membro nel quale ha sede il fornitore di servizi.
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