Art. 3

In vigore dal 26 mag 2003
Il prezzo graduato di cui all', paragrafo 2, punto ii), del presente regolamento può, a scelta del richiedente, essere: a) non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato III del prezzo medio ponderato franco fabbrica applicato da un fabbricante nei mercati dell'OCSE per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure, in alternativa; b) pari ai costi di produzione diretti del fabbricante, maggiorati di una percentuale massima stabilita nell'allegato III.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2003/953 | Portale Normativo