Art. 1
1. Il presente regolamento definisce:
In vigore dal 26 mag 2003
a)
i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato;
b)
le condizioni alle quali le autorità doganali intervengono;
c)
le misure che sono adottate dalle competenti autorità degli Stati membri.
2. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a)
«prodotto a prezzo graduato»: qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato IV, il cui prezzo sia fissato conformemente ad uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo III, verificato dalla Commissione o da un revisore contabile esterno come descritto all' e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato I;
b)
«paesi di destinazione»: i paesi elencati nell'allegato II;
c)
«autorità competente»: un'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzioni a seconda del risultato dell'esame.
Storico versioni
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