Art. 1 · 1.   Il presente regolamento definisce:

Art. 1

1.   Il presente regolamento definisce:

In vigore dal 26 mag 2003
a) i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato; b) le condizioni alle quali le autorità doganali intervengono; c) le misure che sono adottate dalle competenti autorità degli Stati membri. 2.   Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) «prodotto a prezzo graduato»: qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato IV, il cui prezzo sia fissato conformemente ad uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo III, verificato dalla Commissione o da un revisore contabile esterno come descritto all' e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato I; b) «paesi di destinazione»: i paesi elencati nell'allegato II; c) «autorità competente»: un'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzioni a seconda del risultato dell'esame.
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