Art. 3

In vigore dal 7 mag 2003
1.   Sono valide unicamente le domande di diritti d'importazione presentate dagli operatori iscritti nel registro dell'IVA. 2.   Gli operatori che al 1o gennaio 2003 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono ammessi ad alcuna assegnazione a norma dell'. 3.   Una società nata dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente importazioni di riferimento di cui all', può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per una domanda ai sensi di detto articolo. 4.   La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali. Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2003/780 | Portale Normativo