Art. 1

In vigore dal 7 mag 2003
1.   È aperto, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004, un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91. Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003. 2.   Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata. 3.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C. 4.   Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem. 5.   Il contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due sottocontingenti: — sottocontingente I, pari a 18 550 tonnellate — sottocontingente II, pari a 34 450 tonnellate. PARTE II SOTTOCONTINGENTE I
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Art. 1 Regolamento (UE) 2003/780 | Portale Normativo