Art. 46

In vigore dal 8 ott 2001
1.   I membri degli organi della società, sono designati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni. 2.   Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente designati una o più volte per il periodo stabilito in applicazione del paragrafo 1.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo