Art. 43

In vigore dal 8 ott 2001
1.   L'organo di amministrazione gestisce la SE. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per azioni aventi sede nel suo territorio. 2.   Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di amministrazione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e, se del caso, massimo dei membri. Tuttavia quest'organo deve essere composto da almeno tre membri qualora il coinvolgimento dei lavoratori nella SE sia organizzato conformemente alla direttiva 2001/86/CE. 3.   Il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere designati dallo statuto della SE. La presente disposizione lascia impregiudicato l', paragrafo 4 o, se del caso, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE. 4.   Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema monistico per le società per azioni aventi la sede sociale nel suo territorio, può adottare misure appropriate relativamente alle SE.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo