Art. 4

In vigore dal 4 mag 2000
Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un'altra varietà si applicano le seguenti disposizioni: a) con l'espressione «possa essere confusa con» si intende che essa comprende una denominazione varietale, con la differenza di una sola lettera o di una sola cifra, oppure di accenti sulle lettere, rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori; non viene tuttavia considerata la differenza di una sola lettera in un'abbreviazione consueta di un'entità separata della denominazione varietale. Fatto salvo l', la presente disposizione non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento; b) per «specie apparentata» si intende una specie appartenente alla stessa classe elencata in allegato o, altrimenti, allo stesso genere botanico; c) per «varietà non più esistente» si intende una varietà non più commercializzata; d) per «registro ufficiale delle varietà vegetali» si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell'UPOV; e) per «una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare» si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2000/930 | Portale Normativo