Art. 1
In vigore dal 4 mag 2000
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/458/CEE, il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione di alcuni criteri indicati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l'ammissibilità delle denominazioni varietali.
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