Art. 3

In vigore dal 14 feb 2000
Le comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96, devono indicare per ciascuna immissione in libera pratica l'anno e il mese dell'importazione, la NC, il codice Taric e il codice addizionale Taric, il tipo di misura, il paese d'origine, il quantitativo, il valore, il dazio antidumping, lo Stato membro d'importazione e, se del caso, il numero di serie del certificato di produzione.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2000/348 | Portale Normativo