Art. 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle seguenti importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina:

In vigore dal 14 feb 2000
- tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30 ); - tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (di cui al codice NC 7304 31 99 ); - altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93 ). 2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto delle importazioni franco frontiera comunitaria di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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