Art. 8

In vigore dal 14 feb 2000
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:337:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo