Art. 7

In vigore dal 14 feb 2000
Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri previsti ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione: - integra e/o modifica gli allegati I e II sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato per le sanzioni contro i Taliban; - integra e/o modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti nella Comunità; - mantiene tutti i necessari contatti con il Comitato per le sanzioni contro i Taliban ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2000/337 | Portale Normativo