Art. 2
In vigore dal 3 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 232 del 13.9.1996, pag. 13.
(4) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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