Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

In vigore dal 31 gen 2000
1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo 'nomenclatura combinata' o in forma abbreviata 'NC', che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci." 2) All', il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. La nomenclatura combinata è ripresa nell'allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, eventualmente, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti. L'allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali. Tuttavia, ogniqualvolta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate anche le aliquote autonome." 3) L' è sostituito dal testo seguente: " È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo 'Taric', che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci. Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende a) le misure previste dal presente regolamento; b) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate 'sottovoci Taric', necessarie per l'attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell'allegato II; c) ogni altra informazione richiesta per l'applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3; d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione o all'esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all'importazione o all'esportazione; e) misure di cui all'allegato II applicabili all'importazione e all'esportazione di merci specifiche." 4) L'articolo 4 è soppresso. 5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità. 2. I codici Taric e i codici addizionali Taric si applicano alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci contemplate dalle sottovoci corrispondenti. 3. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali. Tali suddivisioni o codici addizionali sono corredati di codici che li identificano, a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93." 6) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 6 La Taric è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione, che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di: a) integrare nella Taric tutte le misure di cui al presente regolamento o di cui all'allegato II, b) attribuire i codici Taric e i codici addizionali Taric, c) aggiornare la Taric immediatamente, d) comunicare immediatamente per via elettronica le modifiche della Taric." 7) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo: - alla classificazione delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8, - alle note esplicative, - alla creazione, se necessario e al fine di rispondere a bisogni propri della Comunità, di sottovoci Taric a carattere statistico, quando ciò risulti più opportuno rispetto alla NC." 8) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dal testo seguente: "g) questioni relative all'applicazione, al funzionamento e alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità." 9) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare: - le aliquote dei dazi doganali; - i dazi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; - le restrizioni quantitative stabilite a norma delle disposizioni comunitarie; - le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune." 10) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92(6). 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(7). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 11) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 1. La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi ai sensi dell', quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo. 2. Le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla Taric sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici. 3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric, la Commissione adotta le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri, utilizzando, ogniqualvolta possibile, mezzi informatici." 12) L'articolo 13 è soppresso.
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