Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
In vigore dal 31 gen 2000
1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo 'nomenclatura combinata' o in forma abbreviata 'NC', che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci."
2) All', il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. La nomenclatura combinata è ripresa nell'allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, eventualmente, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti.
L'allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali.
Tuttavia, ogniqualvolta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate anche le aliquote autonome."
3) L' è sostituito dal testo seguente:
"
È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo 'Taric', che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.
Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende
a) le misure previste dal presente regolamento;
b) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate 'sottovoci Taric', necessarie per l'attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell'allegato II;
c) ogni altra informazione richiesta per l'applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3;
d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione o all'esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all'importazione o all'esportazione;
e) misure di cui all'allegato II applicabili all'importazione e all'esportazione di merci specifiche."
4) L'articolo 4 è soppresso.
5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità.
2. I codici Taric e i codici addizionali Taric si applicano alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci contemplate dalle sottovoci corrispondenti.
3. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali. Tali suddivisioni o codici addizionali sono corredati di codici che li identificano, a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93."
6) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 6
La Taric è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione, che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di:
a) integrare nella Taric tutte le misure di cui al presente regolamento o di cui all'allegato II,
b) attribuire i codici Taric e i codici addizionali Taric,
c) aggiornare la Taric immediatamente,
d) comunicare immediatamente per via elettronica le modifiche della Taric."
7) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
"a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo:
- alla classificazione delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8,
- alle note esplicative,
- alla creazione, se necessario e al fine di rispondere a bisogni propri della Comunità, di sottovoci Taric a carattere statistico, quando ciò risulti più opportuno rispetto alla NC."
8) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:
"g) questioni relative all'applicazione, al funzionamento e alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità."
9) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare:
- le aliquote dei dazi doganali;
- i dazi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- le restrizioni quantitative stabilite a norma delle disposizioni comunitarie;
- le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune."
10) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92(6).
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(7).
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."
11) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 12
1. La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi ai sensi dell', quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.
2. Le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla Taric sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici.
3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric, la Commissione adotta le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri, utilizzando, ogniqualvolta possibile, mezzi informatici."
12) L'articolo 13 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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