Art. 6

In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile con decorrenza dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) Regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 1). (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 39.7.1999, pag. 25). (4) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28). ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali >SPAZIO PER TABELLA>
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Art. 6 Regolamento (UE) 2000/213 | Portale Normativo