Art. 6
In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
È applicabile con decorrenza dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) Regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 1).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 39.7.1999, pag. 25).
(4) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).
ALLEGATO I
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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