Art. 1
All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:
In vigore dal 24 gen 2000
1) gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nella tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) sono sostituiti dagli importi seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
2) Gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia che figurano nella prima frase del paragrafo 2 sono sostituiti dagli importi seguenti:
128,58 EUR per l'Austria;
140,98 EUR per la Finlandia;
141,77 EUR per la Svezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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