Art. 1 · All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

Art. 1

All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

In vigore dal 24 gen 2000
1) gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nella tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) sono sostituiti dagli importi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2) Gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia che figurano nella prima frase del paragrafo 2 sono sostituiti dagli importi seguenti: 128,58 EUR per l'Austria; 140,98 EUR per la Finlandia; 141,77 EUR per la Svezia.
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