Art. 2
In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag 18).
(2) GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/97 (GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1).
(3) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.
(4) GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1.
(5) GU C 155 del 30.5.1996, pag. 6.
(6) GU C 361 del 30.11.1996, pag. 3.
(7) GU C 360 del 29.11.1996, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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