Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag 18). (2) GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/97 (GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1). (3) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38. (4) GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1. (5) GU C 155 del 30.5.1996, pag. 6. (6) GU C 361 del 30.11.1996, pag. 3. (7) GU C 360 del 29.11.1996, pag. 2.
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