Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1911/91 è modificato come segue:

In vigore dal 13 dic 1999
1) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, la riduzione delle aliquote è sospesa dal 30 dicembre 1999 al 30 giugno 2000 per i prodotti dei settori elencati in allegato." 2) È aggiunto l'allegato che figura in allegato al presente regolamento.
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