Art. 2
In vigore dal 13 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.
(2) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.
(3) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 5.
ALLEGATO
"I. Prodotti originari della Lituania
>SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni
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Proeli:reg:1999:2631:oj#art-2