Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1. (2) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31. (3) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 5. ALLEGATO "I. Prodotti originari della Lituania >SPAZIO PER TABELLA>"
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