Art. 2

In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18. (3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (4) GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3. ALLEGATO "ALLEGATO II Codice delle destinazioni per le restituzioni all'esportazione >SPAZIO PER TABELLA>"
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