Art. 2
In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
(4) GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.
ALLEGATO
"ALLEGATO II
Codice delle destinazioni per le restituzioni all'esportazione
>SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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