Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:
In vigore dal 9 dic 1999
1. All', seconda frase, il termine "allegato" è sostituito dal termine "allegato I".
2. È aggiunto il seguente articolo 3bis: "Articolo 3 bis
Le destinazioni e i gruppi di paesi stabili comuni a diverse organizzazioni di mercato sono codificati e figurano nell'allegato II."
3. L'allegato attuale "Nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione" diventa allegato I.
4. L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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