Art. 2
In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
(2) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63.
(4) GU L 247 del 18.9.1999, pag. 22.
ALLEGATO
"ALLEGATO II
Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità
>SPAZIO PER TABELLA>
NB:
I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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