Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. (2) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1. (3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63. (4) GU L 247 del 18.9.1999, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO II Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione."
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