Art. 2
In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 60o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
(2) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 5.
(3) GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
(4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.
ALLEGATO
A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.3. Quinoloni
">SPAZIO PER TABELLA>"
1.2.4. Macrolidi
">SPAZIO PER TABELLA>"
1.2.11. Altri antibiotici
">SPAZIO PER TABELLA>"
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
2.2.4. Derivati dell'acilurea
">SPAZIO PER TABELLA>"
5. Corticoidi
5.1. Glucocorticoidi
">SPAZIO PER TABELLA>"
B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:
2. Composti organici
">SPAZIO PER TABELLA>"
6. Sostanze di origine vegetale
">SPAZIO PER TABELLA>"
C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.2. Macroidi
">SPAZIO PER TABELLA>"
2. Agenti antiparassitari
2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti
2.1.5. Derivati della piperazina
">SPAZIO PER TABELLA>"
2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
2.2.7. Derivati della triazina
">SPAZIO PER TABELLA>"
2.4. Agenti attivi contro i protozoi
2.4.3. Derivati triazinici
">SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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