Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 60o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. (2) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 5. (3) GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1. (4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31. ALLEGATO A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue: 1. Agenti antinfettivi 1.2. Antibiotici 1.2.3. Quinoloni ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.4. Macrolidi ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.11. Altri antibiotici ">SPAZIO PER TABELLA>" 2. Agenti antiparassitari 2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti 2.2.4. Derivati dell'acilurea ">SPAZIO PER TABELLA>" 5. Corticoidi 5.1. Glucocorticoidi ">SPAZIO PER TABELLA>" B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue: 2. Composti organici ">SPAZIO PER TABELLA>" 6. Sostanze di origine vegetale ">SPAZIO PER TABELLA>" C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue: 1. Agenti antinfettivi 1.2. Antibiotici 1.2.2. Macroidi ">SPAZIO PER TABELLA>" 2. Agenti antiparassitari 2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti 2.1.5. Derivati della piperazina ">SPAZIO PER TABELLA>" 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti 2.2.7. Derivati della triazina ">SPAZIO PER TABELLA>" 2.4. Agenti attivi contro i protozoi 2.4.3. Derivati triazinici ">SPAZIO PER TABELLA>"
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