Art. 3
In vigore dal 7 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.
(3) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1.
(4) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1.
(5) GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.
(6) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.
(7) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.
(8) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.
(9) GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 3.
(10) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 3.
(11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(12) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.
ALLEGATO I
REPUBBLICA CECA
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
SLOVACCHIA
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
ROMANIA
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
UNGHERIA
Tabella 1: Contingenti e dazi applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Ungheria
>SPAZIO PER TABELLA>
Tabella 2: Contingenti supplementari e dazi applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Ungheria, in applicazione dell'Uruguay Round (statu quo)
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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