Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28. (3) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1. (4) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1. (5) GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1. (6) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1. (7) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3. (8) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3. (9) GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 3. (10) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 3. (11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (12) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. ALLEGATO I REPUBBLICA CECA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II SLOVACCHIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III ROMANIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV UNGHERIA Tabella 1: Contingenti e dazi applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Ungheria >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2: Contingenti supplementari e dazi applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Ungheria, in applicazione dell'Uruguay Round (statu quo) >SPAZIO PER TABELLA>
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