Art. 3

In vigore dal 2 dic 1999
I progetti comunicati a norma dell', paragrafo 1 del presente regolamento devono comprendere le indicazioni, e soltanto quelle, necessarie alla discussione prevista all'articolo 43 del trattato, in particolare tutte le informazioni relative: a) al tipo di prodotti o attività e alla capacità di produzione o di immagazzinamento, b) all'importo totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato, c) alla durata probabile dell'esecuzione del progetto, d) alle prospettive di approvvigionamento e di funzionamento degli impianti.
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