Art. 1

In vigore dal 2 dic 1999
1. Le persone o le imprese impegnate nelle attività industriali enumerate nell'allegato II del trattato comunicano alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del trattato, i loro progetti di investimenti che hanno lo scopo di: a) creare una capacità di produzione; b) conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione; c) aumentare direttamente la capacità di produzione; d) aumentare direttamente la produttività; e) migliorare la qualità della produzione; f) creare impianti per la gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi, comprese le operazioni di trattamento, deposito ad interim o definitivo e/o smaltimento; quando, nelle attività industriali elencate nella colonna I della tabella riportata in allegato, i costi superano i corrispondenti importi della colonna II di detta tabella per i nuovi impianti e della colonna III della medesima per le sostituzioni e le trasformazioni. 2. I progetti di investimento miranti alla disattivazione di impianti, il cui costo supera i corrispondenti importi della colonna III della tabella riportata in allegato, vengono notificati mediante una dichiarazione che può limitarsi alle caratteristiche essenziali e non è necessario applicare la procedura di cui all'articolo 43 del trattato. 3. I progetti di investimento miranti alla disattivazione di impianti, i cui costi siano inferiori ai valori limite di cui alla colonna III della tabella di cui all'allegato, possono essere notificati su base volontaria e non è necessario applicare la procedura di cui all'articolo 43 del trattato. 4. I progetti relativi a nuovi impianti di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e i progetti concernenti la sostituzione, la trasformazione, l'ammodernamento o l'aumento di potenza di tali impianti il cui costo è inferiore ai valori limite previsti nella tabella di cui all'allegato, possono essere notificati, su base volontaria, mediante una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali senza dar luogo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 43 del trattato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/2587 | Portale Normativo