Art. 2
In vigore dal 1 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni recanti rifacimento degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(4).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1999.
Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.
(2) GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.
(3) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22.
(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI
(Versione valida a far data dal 1o gennaio 2000)
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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