Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni recanti rifacimento degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(4). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1999. Per la Commissione Pedro SOLBES MIRA Membro della Commissione (1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. (2) GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6. (3) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22. (4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. ALLEGATO NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI (Versione valida a far data dal 1o gennaio 2000) >SPAZIO PER TABELLA>
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