Art. 2

In vigore dal 26 nov 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. (2) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1. (3) GU L 206 del 30.7.1983, pag. 71. (4) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. (5) GU L 298 del 19.11.1999, pag. 5. (6) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1999/2502 | Portale Normativo