Art. 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2166/83 è aggiunto il paragrafo seguente:

In vigore dal 26 nov 1999
"3. Tuttavia, le navi comunitarie operanti nella zona alle quali si applica il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e che trasmettono dati tramite l'SCP, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione(6), sono esonerate dalla procedura di comunicazione dei movimenti di cui al paragrafo 1."
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