Art. 2

In vigore dal 25 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59. (2) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1. (3) GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22. (4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 67. (5) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
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