Art. 2
In vigore dal 25 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.
(2) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.
(3) GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22.
(4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 67.
(5) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
Storico versioni
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