Art. 3

In vigore dal 22 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetto a decorrere dal 1o luglio 1999 fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1999. Per il Consiglio IlPresidente S. MÖNKÄRE (1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2249:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo