Art. 3
In vigore dal 22 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica con effetto a decorrere dal 1o luglio 1999 fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1999.
Per il Consiglio
IlPresidente
S. MÖNKÄRE
(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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